Fonte: petralianews
In particolare la reclamante chiede di essere rimessa in termini adducendo una causa di forza maggiore che viene da questa individuata nella circostanza che non è stato possibile acquisire con immediatezza il certificato di residenza storico del calciatore in presunta posizione irregolare.
Il reclamo, così come proposto, non può trovare accoglimento in quanto, nella fattispecie, non ricorrono i presupposti della “causa di forza maggiore” atteso che per costante giurisprudenza delle Corti di merito e della Cassazione la “causa di forza maggiore” ed il “caso fortuito” si identificano rispettivamente in una forza esterna ostativa in assoluto ed in un fatto di carattere meramente oggettivo del tutto avulso dalla volontà umana e causativo dell’evento unicamente per forza propria.
Circostanze queste che non si rinvengono nel caso concreto atteso che il preannuncio reclamo, ai sensi dell’art.7 del Regolamento Organizzativo del Torneo, doveva pervenire entro le ore 12,00 del giorno successivo alla gara, mentre detto preannuncio risulta essere stato inviato via fax solamente in data 22/07/2014 alle ore 16,53 così come risultante dal rapporto verifica trasmissione allegato all’odierno gravame.
In ragione di ciò appare evidente che la dedotta causa di forza maggiore non può trovare applicazione atteso che il preannuncio del reclamo è comunque avulso dai motivi.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il reclamo come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa reclamo versata.